78 O 70 CONSIGLIERI ? PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 31 Marzo 2010 18:56

“Quale organismo ha deciso che nella prossima legislatura il numero dei Consiglieri regionali sarà superiore a quello previsto dallo Statuto? E perché la Presidenza della Regione Puglia ha proceduto ad una ripartizione dei seggi ed alla contestuale attribuzione ignorando il limite in esso contenuto?”

A porre il quesito è il consigliere regionale Lucio Tarquinio, rieletto nella circoscrizione di Foggia per la liste del Pdl .

“Ho appreso dalla stampa – ha detto Tarquinio - che a seguito dei risultati conseguiti dai partiti si porrebbe un problema di governabilità per cui alla maggioranza di centro-sinistra sarebbero stati attribuiti ufficiosamente otto seggi in più, in aggiunta a quelli previsti dal premio di maggioranza. Il comma 1 dell’articolo 24 dello Statuto della Regione è esplicito in merito alla composizione del Consiglio regionale e stabilisce in modo inequivocabile e senza alcuna deroga, che il numero dei consiglieri è di 70, non uno in più. Nessuna altra legge, nemmeno quella elettorale, può modificare un principio sancito dallo Statuto che sta alla Puglia come la Costituzione all’intero Paese e pertanto assume un valore preminente. Ritengo che chi ha attribuito i seggi secondo la legge elettorale regionale omettendo quanto lo Statuto prevede, è incorso in un clamoroso errore, accollandosi prerogative che non gli competono. La delicatezza dell’argomento avrebbe richiesto maggiore prudenza e saggezza”. ( Fonte Consiglio Regionale della Puglia )

Per dovere di cronaca pubblichiamo interamente l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 24

(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri eletti a suffragio

universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della

Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in

carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, provvede alla convalida dell’elezione

dei consiglieri regionali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.

4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne

comportano lo scioglimento.

5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di

proclamazione degli eletti.

 

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